La Fondazione Giulio Loreti è un'associazione senza scopo di lucro denominata O.N.L.U.S. (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) nata il 4 dicembre 2000 per volontà della Famiglia Loreti e riconosciuta dalla Regione Umbria il 25/10/2002.

STATUTO

FONDAZIONE GIULIO LORETI ONLUS

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita per volontà dei signori Sandro Loreti, Mariella Badiali, Olga Urbani, una fondazione denominata “FONDAZIONE DOTT. GIULIO LORETI” Ove la Fondazione consegua l’iscrizione nel Registro di cui all’art. 11 D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, aggiungerà alla propria denominazione la sigla “ONLUS” (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

ART. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in Campello sul Clitunno (PG, loc. Settecamini. La Fondazione intende operare nell’ambito territoriale del Comune di Campello sul Clitunno e della Regione Umbria.

ART. 3 – DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – SCOPO

La Fondazione non ha finalità di lucro e ha come scopo:
- La collaborazione con autorità e soggetti all’uopo preposti, nel proprio ambito operativo territoriale e nel rispetto della programmazione socio-sanitaria nazionale e regionale, nelle attività di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria;
- La promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale ed il sostegno, con i propri mezzi finanziari ed organizzativi, alle attività di ricerca svolte da enti ed organismi istituzionalmente competenti;
- La valorizzazione della cultura, della storia e dei monumenti del proprio ambito territoriale di operatività, nonché la partecipazione alle iniziative di tutela e valorizzazione dell’ambiente. La Fondazione si propone di attuare i propri scopi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge, attraverso:
- L’apertura di poliambulatori, centri diagnostici e clinici, per l’assistenza dei malati;
- L’attività assistenziale;
- La promozione della ricerca scientifica;
- La raccolta ed elaborazione dati e interconnessione disciplinare, di intesa con l’ISTAT e con la Regione dell’Umbria per quanto di rispettiva competenza;
- Le azioni a tutela della qualità della vita e dei diritti della persona, per sviluppo delle capacità di automiglioramento e di autogestione della propria salute globale;
- Le iniziative per la salvaguardia dell’ambiente. Per il conseguimento dei suoi fini l’ente potrà svolgere attività di ricerca, di sperimentazione e di studio, di documentazione anche scientifica di supporto con qualsiasi mezzo; potrà promuovere incontri, conferenze, seminari, convegni, mostre, scambi di conoscenze e materiali inerenti, corsi di formazione ed aggiornamento, ove autorizzati.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- Dai beni indicati nell’atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante;
- Dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione agli scopi della Fondazione;
- Dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;
- Dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, nonché con i contributi pervenuti a qualsiasi titolo da terzi o sponsors senza obbligo di iscrizione a patrimonio. Il Consiglio Direttivo provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

 

ART. 6 – AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri. I fondatori saranno membri di diritto a vita del Consiglio Direttivo. In caso di decesso, rinuncia, impossibilità di questi, gli altri rimasti coopteranno tra i suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, tra i più prossimi dei parenti in linea collaterale, il successore.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa. Il Presidente viene nominato, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il tempo, determinato o meno, fissato all’atto di nomina. Il Presidente della Fondazione:
- Rappresenta la Fondazione;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- Sorveglia il buon andamento dell’amministrazione della Fondazione curando l’osservanza dello statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità tutorie;
- Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Al suo interno viene nominato un segretario che cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, da trascrivere su apposito libro. Il Consiglio Direttivo:
a)Determina, in aggiunta ai dovuti rimborsi spese, l’indennità da riconoscere ai propri componenti per l’attività svolta in relazione ai rispettivi impegni.
b)Determina annualmente con apposita delibera gli impieghi del patrimonio per la realizzazione dello scopo della fondazione.
c)Adotta un regolamento finalizzato a determinare i criteri di amministrazione della fondazione e di impiego delle somme della stessa.
d)Approva il rendiconto.e)Predispone la previsione di spesa relativo all’anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
e)Predispone la previsione di spesa relativo all’anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
f)Delibera sulle modificazioni statutarie e su tutto quanto ad esso riservato dalla legge dallo statuto e non concernente le attribuzioni del Presidente. Il Consiglio Direttivo, potrà istituire, con funzioni consultive, non vincolanti, comitati, in relazione ai diversi aspetti della vita della Fondazione.In particolare potranno essere istituiti:
- Il COMITATO SCIENTIFICO, composto da personalità del mondo scientifico e sanitario;
- Il COMITATO D’ONORE, composto da personalità che possano contribuire con la propria attività, consulenza o materialmente al conseguimento degli scopi della Fondazione;
- Il COMITATO DELI UTENTI DEI SERVIZI DELLA FONDAZIONE, al fine di contribuire con proposte e suggerimenti al miglioramento dei servizi. Il Consiglio Direttivo potrà approvare il regolamento di funzionamento dei suddetti Organi Consultivi.

ART. 9 - RENDICONTO

L’Anno finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovrà essere approvato il rendiconto; per motivi eccezionali, il termine suddetto potrà essere rinviato fino a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Gli eventuali utili di gestione verranno reimpiegati per la persecuzione degli scopi statutari.

ART. 10 - REVISORI

La gestione della Fondazione è controllata da tre Revisori nominati dal Consiglio.Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro compito è di controllare l’andamento economico della Fondazione, l’esattezza del bilancio consuntivo redigendo una relazione da allegare agli atti./p>

ART. 11

Stante la natura della Fondazione, viene tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, ancorché indiretta fra i componenti gli Organi della Fondazione, ad eccezione dei revisori, in relazione al compenso previsto dagli usi e dalla legge, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita della Fondazione che in sede di liquidazione e di riparto finale, in caso di scioglimento.

ART. 12 - ESTINZIONE

La Fondazione si estingue per cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile. In caso di estinzione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno soddisfare ogni ragione debitoria e procedere alla eventuale devoluzione delle residue attività. In caso di scioglimento della Fondazione, l’intero patrimonio verrà devoluto esclusivamente a favore di soggetti senza scopo di lucro che perseguano i medesimi scopi, ferma l’osservanza di eventuali disposizioni di legge e/o provvedimenti dell’autorità a ciò preposta al momento dello scioglimento.

ART. 13

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme di legge in materia di Fondazioni


Data di inserimento: 19/02/2009
Top page